PMA Aspetti legali: diritti e doveri

Pubblicato il 18 Giugno 2019

Il legislatore italiano ha normato i numerosi aspetti che regolamentano la PMA. Per chi non è un addetto ai lavori l’argomento è talmente vasto non poter riepilogare in pochi articoli tutte le casistiche e procedure affrontandole da un punto di vista legale.
Abbiamo provato a riassumere alcune delle domande più frequenti che vengono rivolte ai nostri consulenti legali al fine di permettere di far chiarezza su alcune situazioni specifiche nelle quali spesso non si è a conoscenza di cosa dica l’attuale normativa

Situazione 1

La coppia riesce con successo a raggiungere una gravidanza dopo un processo di PMA.

Cosa dice la legge se uno dei due futuri genitori cambia idea e non vuole riconoscere il nascituro.
Contrariamente alla procreazione naturale nella PMA (sia omologa che eterologa) non è possibile né per l’uomo disconoscere la paternità del bambino, né per la donna chiedere di non essere nominata dopo il parto 

Cosa dice la legge se entrambi i futuri genitori per qualche motivo si lasciano e vorrebbero interrompere la gravidanza.
L’interruzione della gravidanza è soggetta alle regole comuni previste dalla Legge 194/78. Dunque sussistendo le condizioni ivi previste sarà possibile fare l’IVG

Vi sono diritti e doveri differenti tra uomo e donna durante il periodo della gravidanza?
La gravidanza è un fatto propriamente della donna che porta in grembo il figlio. Solo a lei competono le scelte conseguenti. Il partner ha diritto di essere consultato ma l’ultima parola è sempre della donna.

Cosa succede se durante la gravidanza a seguito di un processo di PMA si scopre che il feto ha malformazioni ed i neo genitori decidono di interrompere la gravidanza. Possono farlo?
Si, sussistendo le condizioni previste dall’art 4 (entro i primi 3 mesi) e 6 (dopo i 3 mesi) della L. 194/78. La situazione è la medesima rispetto alla procreazione naturale.

Quali sono le responsabilità (obblighi e doveri) dei medici durante un percorso di PMA verso la coppia?
Il medico deve accompagnare la coppia svolgendo diligentemente l’attività di: informazione, consulenza, somministrazione farmacologica, monitoraggio, pick-up, fertilizzazione in vitro, transfer. E’ prevista la partecipazione dello psicologo e in caso di indicazione medica del genetista.

Situazione 2

La coppia NON riesce a raggiungere una gravidanza dopo un processo di PMA.

Il percorso di PMA può essere intrapreso nuovamente oppure no?
Si il processo può essere intrapreso nel Centro Pubblico fino a un massimo di 3 volte per l’omologa e 3 volte per l’eterologa. Nei centri privati non esiste limite .

La gravidanza si interrompe prima della venuta al mondo del nascituro, il percorso può essere intrapreso nuovamente?
Si, non vi sono limiti giuridici ma solo medici.

E’ consentito conservare gli embrioni non impiantati?
La legge prevede l’obbligo di crioconservazione a tempo indefinito degli embrioni sovrannumerari residuati da trattamenti di PMA (malati e sani non interessa). Essi non potranno essere utilizzati per altri fini che la procreazione (propria o altrui) . Non è ammessa la donazione alla ricerca e/o la distruzione. Le spese per il mantenimento in crioconservazione sono dea carico della clinica. La coppia potrà decidere con espressa dichiarazione, di abbandonare gli embrioni che resteranno così nella disponibilità della clinica.

Domande di carattere più generale:

Normativa sulla fecondazione eterologa, è legale, quali limiti ci sono e cosa consente la legge?
La PMA eterologa
(utilizzo di gameti di donatori/ci) è legale. Possono accedervi tutte le coppie che presentano una sterilità radicale. In genere prima viene tentata la PMA omologa. I genitori sociali e giuridici sono la coppia che ricorre alla metodica. I donatori non vantano nessun diritto/obbligo sul nato., Il nato non potrà mai conoscere l’identità biografica del donatore/ce.

Turismo procreativo. La coppia segue un percorso di PMA in altri Paesi, è legale? Cosa consente la legge? Quali i diritti e doveri verso il nascituro che verrà alla luce in Italia?
La coppia potrà realizzare all’estero trattamenti di PMA non consentiti in Italia. Ciò non pone problemi di natura civile e/o penale per la coppia che acceda a metodiche non consentite nel proprio paese (post mortem-Surrogacy PMA del single o di coppia omogenitoriale). Il problema sorge per i nati a cui deve essere assicurata la certezza di diritti e obblighi personali e patrimoniali verso coloro che sono stati riconosciuti da una legge straniera come i propri genitori. Rientrati in Italia caso per caso dovrà decidere il Giudice nel prioritario interesse del figlio. Vi è una costante giurisprudenza che nell’interesse del minore consente sempre l’adozione in casi particolari ex art 44 L. sull’adozione 184/1983Al netto di refusi, questo è quanto, mandatemi la copia pulita.

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