Maternità e diritti: conciliazione vita-lavoro.

Maternità e diritti: conciliazione vita-lavoro.

Pubblicato il 8 novembre 2019

Oggi coniugare l’attività lavorativa con gli impegni famigliari è piuttosto difficoltoso, spesso a discapito della donna, che in molti casi si trova a dover lasciare il lavoro nel momento in cui nascono dei figli o, viceversa, a dover rinunciare alla famiglia se desidera realizzarsi nel lavoro.

Negli ultimi anni, tuttavia, sono state introdotte delle norme che hanno la funzione di tutelare i diritti delle mamme lavoratrici, ma anche dei papà, cercando di garantire un rapporto famiglia-lavoro equilibrato.

I diritti per la conciliazione vita-lavoro.

Per quanto riguarda la maternità esistono due tipi di tutele diverse e complementari: una riguarda la sicurezza e le condizioni di lavoro ed è una tutela normativa, l’altra, invece, è di carattere economico.

Il testo di riferimento è il Testo Unico D. Lgs. 151/2001, che si applica sia in caso di gravidanza e della nascita di figli naturali, sia in caso di affidi e adozioni.

Congedo di maternità obbligatorio (astensione obbligatoria)

Il diritto senza dubbio più conosciuto è il congedo di maternità obbligatorio: si tratta di una tutela fondamentale ed è appunto obbligatoria per tutte le lavoratrici dipendenti.

Il congedo di maternità è un periodo di astensione della durata di 5 mesi totali: nel 2019 ci sono state delle novità che riguardano la data a partire dalla quale la mamma può iniziare a stare a casa. Attualmente si può scegliere se rimanere a casa:

  • da due mesi prima del parto a tre dopo il parto;
  • da un mese prima a quattro dopo;
  • dal momento del parto a cinque mesi dopo.

In questi mesi, la donna dovrà continuare a ricevere l’indennità di maternità dallo Stato, con uno stipendio pari all’80% di quello che riceveva abitualmente.

Congedo parentale facoltativo (astensione facoltativa)

Oltre a quello di maternità obbligatoria, esiste anche il congedo parentale facoltativo, durante il quale la mamma o il papà possono richiedere un’ulteriore astensione dal lavoro.
Questo congedo può essere appunto utilizzato da entrambi i neogenitori per un periodo massimo di 6 mesi consecutivi e può essere richiesto anche frazionato, non solo a giorni ma anche a ore.

Complessivamente, i due genitori non dovranno superare gli 10 mesi di congedo parentale, aumentabili a 11 se il padre si astiene per un periodo non inferiore a 3 mesi.
Entrambi i genitori potranno usufruire di quest’agevolazione quando lo desiderano, dalla fine del congedo di maternità sino al compimento del dodicesimo anno del bambino. Si tratta di una tutela valida anche per i lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l’affido o l’adozione.

Per quanto riguarda la retribuzione, è al 30% della retribuzione media giornaliera. Tuttavia, dopo i 6 anni del bambino ne avranno diritto solo se il reddito del genitore che ne fa richiesta è inferiore a 2,5 volte il minimo di pensione annuale. Tra gli 8 e i 12 anni del bambino, invece, non si avrà diritto ad alcuna retribuzione nel periodo di astensione dal lavoro.

Congedo di paternità.

Anche il congedo di paternità rientra tra le tutele obbligatorie. È infatti una misura importante e piuttosto recente quella che permette anche ai papà di astenersi dal lavoro alla nascita del figlio.

Proprio nel 2019 sono state introdotte delle novità: da quest’anno infatti i giorni di congedo di paternità sono 5, mentre fino al 2018 erano 4.
Possono essere fruiti in modo consecutivo o frazionato e devono essere utilizzati prima del compimento del quinto mese del bambino. Nel caso di affido o adozioni devono essere fruiti entro cinque mesi da quando in bambino è entrato a far parte della famiglia.

Al papà può essere concesso un ulteriore giorno di congedo facoltativo, che però è alternativo a quello materno: può essere fruito anch’esso entro il quinto mese del bambino e farà diminuire di un giorno il congedo materno. Nel caso in cui la mamma non fosse lavoratrice dipendente e non usufruisse del congedo, allora il papà avrebbe diritto a tutti e sei i giorni.

Per questo tipo di congedo non sono previste decurtazioni dello stipendio.

Permessi giornalieri per maternità.

Un altro tipo di tutela molto importante riguarda i permessi giornalieri: in questo caso viene data la possibilità alla mamma di godere di ore di permesso giornaliero per l’allattamento.
Ne possono usufruire le lavoratrici dipendenti fino al compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affido o adozione, fino a un anno dall’entrata in famiglia del bambino.

Le ore di permesso dipendono dall’orario lavorativo:

  • 1 ora di permesso per un orario giornaliero fino a sei ore;
  • 2 ore di permesso per un orario giornaliero di almeno sei ore.

Per chi può godere di due ore, queste possono essere fruite consecutivamente o spezzate in due permessi da un’ora, in accordo con il datore di lavoro.
Nel caso in cui non ne usufruisca la donna in quanto non lavoratrice dipendente o perché ha deciso di non avvalersi di questa tutela, possono essere fruite anche dal papà.
Può essere il papà a fare richiesta di questa tutela anche in altri casi particolari: se è affidatario esclusivo del bambino oppure nel caso in cui la madre fosse morta.
I permessi giornalieri non possono essere sommati ad altre tutele come il congedo parentale facoltativo, nemmeno se questo viene fruito ad ore.

Per quanto riguarda la retribuzione, i permessi sono retribuiti al 100% dello stipendio.

Anche in gravidanza esiste la possibilità di accedere a permessi per le visite mediche e per gli esami: in tal caso dovrà essere presentato al datore di lavoro il certificato medico che attesti l’accertamento a cui ci si è sottoposti. Anche in questo caso si tratta di permessi normalmente retribuiti. 

Tutele normative sulla sicurezza.

Il D. Lgs. 151/2001 ha deliberato anche una serie di tutele che riguardano la sicurezza delle donne in gravidanza nei luoghi di lavoro.

Con il fine di tutelare la salute della donna e quella del bambino, queste norme si applicano in caso di particolari tipologie di lavoro:

  • Divieto di fare eseguire a donne in gravidanza lavori considerati faticosi;
  • Divieto di far svolgere lavori che richiedano trasporto o sollevamento di pesi;
  • Divieto di fare eseguire lavori pericolosi o insalubri;
  • Divieto di far esporre le donne in gravidanza o i feti alle radiazioni;
  • Divieto di far svolgere le attività lavorative in orario notturno.

Nel caso in cui non ci sia la possibilità di adibire le donne incinte ad altre mansioni, è prevista l’astensione del lavoro fino al compimento del settimo mese del bambino, mentre l’orario notturno non è compatibile fino al compimento dell’anno.

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