Diritti di paternità: quando a casa sta papà

Diritti di paternità: quando a casa sta papà

Pubblicato il 5 giugno 2020

La normativa recente offre sempre maggiori tutele ai papà, in modo che anch’essi possano stare vicino alla propria famiglia al momento della nascita di un bambino. Si tratta di una possibilità molto importante che non ha solo una valenza legale, ma che spinge verso una visione più moderna, in cui anche l’uomo è al centro della natalità.
Sono state così incrementate le possibilità di godere di congedi obbligatori e facoltativi nel momento in cui nasca un bambino.

Fin dal 2012 è stata data la possibilità anche agli uomini di usufruire del congedo obbligatorio e di quello facoltativo, nel caso in cui esso non venisse già utilizzato dalla mamma. A partire dal 2017 in poi, sono stati previsti diversi aumenti del numero dei giorni fruibili per il congedo obbligatorio: prima sono stati portati da 2 a 4, poi, a partire dal 2019, a 5 e attualmente, in virtù della legge di bilancio 2020, sono diventati 7.

Che cos’è il congedo obbligatorio di paternità

Il congedo obbligatorio di paternità è una garanzia che permette al papà di avere dei giorni di sospensione dell’attività lavorativa alla nascita di un figlio o quando un bambino viene accolto in famiglia in adozione o in affidamento.

diritti congedo paternità

Attualmente la legge di bilancio ha previsto che questi giorni siano 7: essi possono essere utilizzati in modo consecutivo oppure frazionato, a condizione che vengano goduti entro il compimento del 5 mese del bambino, oppure entro 5 mesi dal momento in cui il minore adottato o affidato viene accolto in famiglia.

Poiché si tratta di un diritto obbligatorio che ha la funzione di permettere di accogliere il nuovo nato nel miglior modo possibile, non è alternativo al congedo obbligatorio della madre e può essere usufruito contemporaneamente a questo. Si tratta quindi di una tutela autonoma e se ne ha sempre diritto, indipendentemente dal fatto che la mamma possa usufruire o meno del congedo di maternità.
In questo periodo lo stipendio è comunque garantito al 100% e viene corrisposto dall’INPS.

In aggiunta al congedo obbligatorio di paternità, esiste anche il congedo facoltativo. Questo diritto del corso degli anni ha subito alcune modifiche per quanto riguarda la durata: se nel 2017 era stato portato a due giorni, nel 2018 è tornato a essere di un giorno solo e anche l’attuale legge di bilancio ha confermato la possibilità di usufruire di un solo giorno. 

Tuttavia, si tratta di un permesso alternativo rispetto al congedo di maternità obbligatorio della mamma: ciò significa che se viene fruito dal papà, la mamma dovrà rientrare al lavoro un giorno prima.
Così come il congedo di paternità obbligatorio, anche quello facoltativo dà diritto allo stipendio pieno, può essere fruito in concomitanza con il congedo di maternità e scade dopo il compimento del quinto mese da parte del bambino (o dopo cinque mesi dall’adozione o affidamento).

Chi ha diritto ai congedi di paternità

I congedi di paternità, sia quello obbligatorio sia quello facoltativo, spettano a tutti i lavoratori dipendenti quando diventano padri oppure quando diventano genitori adottivi o affidatari.

Poiché la legge è stata introdotta del 2012, ne hanno diritto i lavoratori che sono diventati padri a partire dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, fino al quinto mese del bambino.  

Come si richiede il congedo di paternità

Chi ha diritto al congedo di paternità può farne richiesta direttamente al datore di lavoro.
La comunicazione deve essere scritta e va presentata almeno 15 giorni prima rispetto alla data in cui si vuole godere del permesso. Tuttavia, se si ha intenzione di usufruire del congedo in concomitanza con il parto, poiché la data del parto non è certa, per il preavviso si fa riferimento alla data presunta.

Altre tutele per i papà

La normativa vigente prevede altre forme di tutela che permettono anche al papà di accudire ai propri figli e di essere presente nella vita domestica.

  • Congedo parentale: si tratta di una tutela facoltativa che prosegue idealmente il congedo materno obbligatorio. In questo caso, però, può essere fruito sia dal papà, sia dalla mamma, i quali hanno sei mesi a testa a disposizione, per un totale di un massimo di dieci mesi (in alcuni casi, undici) di astensione dal lavoro. In questo periodo la retribuzione corrisponde al 30% dello stipendio. Può essere fruito in modo continuativo o frazionato, ma non contemporaneamente. Deve essere goduto entro il 12° anno di età del bambino.
  • Congedo per malattia dei figli: anche in questo caso si tratta di una tutela facoltativa, che permette ai genitori di assentarsi dal lavoro nel caso in cui il bambino sia malato. Fino al compimento del terzo anno di età non c’è un limite massimo di giorni di cui godere, tuttavia, nei giorni di assenza dal lavoro non viene percepita alcuna retribuzione e non ne possono usufruire contemporaneamente mamma e papà. Dopo i tre anni di età del bambino e fino agli otto, sono concessi cinque giorni all’anno a mamma e papà, per un massimo totale di dieci giorni.
  • Indennità per riposi giornalieri: più conosciuto come permesso per l’allattamento, è una tutela che generalmente viene usufruita dalle mamme, ma che può essere goduta anche dai papà. Si tratta del diritto a una o due ore al giorno di riposo, a seconda dell’orario di lavoro, per chi ha un bambino fino all’anno di età. Tuttavia, solo nel caso in cui la mamma scelga di non usufruirne o non ne abbia diritto, può usufruirne il papà.
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